Chi è il titolare dei diritti di proprietà intellettuale delle opere d’arte realizzate da un robot?

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (I.A. o anche A.I. dall’inglese Artificial Intelligence) sta entrando sempre più nella vita quotidiana di tutti noi e grazie ad essa si sta assistendo ad un’importante innovazione nel campo industriale (si parla di una vera e propria rivoluzione).

Ma che cosa si intende esattamente per Intelligenza Artificiale?

L’Enciclopedia Treccani definisce l’Intelligenza Artificiale come la disciplina che studia in che modo si possono riprodurre i processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer.

In sostanza, l’Intelligenza Artificiale potrebbe essere intesa come la capacità di una macchina, dotata di un insieme di hardwaree software, di svolgere compiti tipici della mente e delle abilità umane, come dialogare e dipingere.

In particolare, è stato ideato un tipo di Intelligenza Artificiale, in grado di realizzare dei dipinti originali, di riconoscere diversi stili di pittura ovvero capace di eguagliare i capolavori della pittura (come anche, i capolavori della scultura, della musica, etc.), nel quale l’intervento umano si “limita” alla programmazione del software.

Alcuni dipinti realizzati da robot sono stati – addirittura – esposti in gallerie d’arte, come “Il ritratto di Edmond de Belamy”, personaggio di fantasia, il cui nome richiama Ian GoodFellow (in francese Bel Ami), inventore della rete antagonista generativa ovvero di un tipo di algoritmo di intelligenza artificiale, che è stato venduto all’asta nella sede newyorkese di Christie’s a 432 mila dollari.

A chi appartengono, dunque, la paternità e i diritti di utilizzazione economica dell’opera creata da un’Intelligenza Artificiale?

Quanto alla paternità dell’opera, l’art. 6 della Legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) stabilisce che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”, di talché il diritto morale d’autore si acquisisce con la realizzazione, nonché la creazione dell’opera originale.

Nel caso di un’opera, frutto dell’ingegno umano,non si riscontreranno particolari ostacoli nel ricondurrel’eventuale diritto morale all’artista, ma nel caso di un’opera d’arte realizzata da un robot, non esiste una normativa che disciplini in maniera specifica e dettagliata a quale soggetto giuridico spettino i diritti morali ovvero i diritti di sfruttamento patrimoniale.

Occorre tenere presente, infatti, che nell’attuale sistema normativo i robot non possono essere titolari di diritti, non avendo alcuna personalità giuridica.

Esiste, quindi, un vuoto normativo, in Italia e in Europa, bisognoso di essere colmato nel più breve tempo possibile, di fronte ad una realtà che si sta evolvendo più velocemente di quanto si pensi.

Per il momento, si sono sviluppati solo degli orientamenti, che hanno ipotizzato – ad esempio – le seguenti possibili soluzioni giuridiche sul tema della titolarità di un’opera realizzata da un’Intelligenza Artificiale:

  • il libero utilizzo da parte di chiunque dell’opera realizzata da una macchina, in mancanza di un vero e proprio titolare del diritto d’autore;
  • la titolarità dell’opera in capo all’ideatore del software;
  • ovvero la titolarità in capo al soggetto che ha fornito alla macchina gli input necessari per la realizzazione dell’opera in tesi.

Nel febbraio 2017, il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione ad elaborare dei criteri e delle regole per risolvere, oltre al tema della responsabilità delle macchine dotate di intelligenza artificiale (al fine di individuare il soggetto responsabile degli eventuali danni cagionati dalle macchine), anche la questione giuridica relativa all’applicabilità delle norme sul diritto d’autore al mondo della robotica.

In data 8 aprile 2019, la Commissione europea ha messo a punto le linee guida per una Intelligenza Artificiale etica, affidabile e sostenibile, ma per la questione del diritto d’autore bisognerà ancora attendere.

Sarà, pertanto, interessante osservare come il Legislatore intenderà disciplinare e risolvere questa nuova realtà giuridica legata ad un’opera dell’ingegno creata da un’Intelligenza Artificiale, che pone un’indiscussa criticità nel campo del diritto d’autore, con riguardo alle tradizionali nozioni di autore e di originalità, nozioni che finora erano riconducibili esclusivamente all’opera umana.

In conclusione, occorrerà capire quale potrà essere la forma di protezione giuridica più adatta, considerato che le norme sul diritto d’autore hanno sempre contemplato l’attività umana al centro del processo creativo dell’opera artistica, mentre nel caso dell’Intelligenza Artificiale l’uomo perde inevitabilmente questo importante ruolo di centralità.

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