La diffusione del Coronavirus Covid-19 sul territorio nazionale ha avuto un’inevitabile ricaduta sugli operatori economici e, da un punto di vista giuridico, sugli accordi contrattuali.

L’attuale emergenza potrebbe, infatti, tra le altre cose, comportare un aumento del rischio di inadempimento contrattuale da parte di coloro che, in buona fede, abbiano assunto obbligazioni commerciali e che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, non siano più in grado di portarle a termine. 

In via generale, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la propria prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

IN PRESENZA DI UN’EMERGENZA SANITARIA, È POSSIBILE, DUNQUE, GIUSTIFICARE IL PROPRIO INADEMPIMENTO O RITARDO?

I possibili scenari (validi per i contratti sottoposti alla legge italiana) a cui gli operatori commerciali potrebbero, nello specifico, trovarsi davanti sono i seguenti.

1) IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

L’art. 1256 c.c. disciplina le ipotesi di impossibilità definitiva e temporanea della prestazione.

La norma stabilisce:

  • l’estinzione dell’obbligazione quando, per una causa non imputabile al debitore e successiva alla stipula del contratto, la prestazione diventi impossibile;
  • l’assenza di responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento se l’impossibilità è solo temporanea, finché ne perdura la causa;
  • l’estinzione dell’obbligazione anche in caso di impossibilità temporanea, se, per le caratteristiche dell’obbligazione o la natura del suo oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione o il creditore non ha più interesse a conseguirla.

L’impossibilità della prestazione deve essere, in ogni caso:

  • oggettiva;
  • assoluta;
  • diversa da una semplice maggiore difficoltà di esecuzione della prestazione;
  • non dipendente da colpa del soggetto debitore.

È, inoltre, bene specificare che chi invoca l’impossibilità della prestazione non potrà, per contro, pretendere il pagamento o la controprestazione dalla parte che doveva ricevere il bene o il servizio non fornito. Quest’ultima, pertanto, in caso di pagamento già avvenuto, avrà diritto al rimborso di quanto erogato.

Nel caso dell’emergenza Covid-19, ferma la necessità di analizzare nello specifico il singolo caso, si può ipotizzare quanto segue:

  • se l’esecuzione della prestazione è vietata per legge, dovrebbe generalmente essere considerata impossibile e dovrebbe liberare da responsabilità il debitore, ai sensi dell’art. 1256 c.c.;
  • se l’esecuzione della prestazione non è vietata per legge, ma è concretamente impedita dall’emergenza sanitaria, si dovrà verificare se il debitore possa tentare soluzioni alternative per adempiere, nonostante le limitazioni imposte, in ogni caso nel rispetto della legge e nei limiti della ragionevolezza;
  • se l’obbligo di eseguire la prestazione è stato assunto quando esisteva già o era prevedibile l’impedimento, l’impossibilità non dovrebbe avere effetto liberatorio e chi doveva eseguire la prestazione potrebbe essere considerato responsabile dell’inadempimento;
  • se chi riceve la prestazione è impossibilitato a utilizzarla o se diventa irrealizzabile la finalità per cui aveva stipulato il contratto, l’obbligazione si estingue, in conformità al principio affermato più volte in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione (cfr. ad esempio Cass. Civ. n. 16315/2007 e Cass. Civ. n. 7825/2006).
Alcuni esempi pratici

A titolo esemplificativo, potrebbero invocare un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta nell’esecuzione della prestazione:

  • un’azienda chiusa per disposizione legislativa, che è impossibilitata, in conseguenza delle disposizioni normative, a fornire i prodotti e i servizi concordati prima dell’emergenza;
  • un’azienda che, pur essendo aperta, non riesca a proseguire la produzione perché i suoi prodotti richiedono componenti forniti da aziende, le cui attività sono state chiuse per disposizione di legge;
  • un produttore che si trovi nell’impossibilità di consegnare i prodotti in alcune zone, considerate più a rischio, in quanto tutti i corrieri che servono tali aree hanno sospeso le consegne;
  • un vettore aereo che, a causa della cancellazione dei voli per disposizioni legislative, non possa dare esecuzione al contratto di trasporto.

2) ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

Altro possibile rimedio è previsto dall’art. 1467 c.c., il quale, per i contratti a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata, periodica o differita, stabilisce che, se l’obbligazione di una delle parti è diventata eccessivamente onerosa, a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte debitrice di tale prestazione possa chiedere la risoluzione del contratto.

Nello specifico:

  • la parte che invoca la risoluzione deve provare il fatto da cui sorge l’eccesiva onerosità e la sua derivazione da avvenimenti straordinari ed imprevedibili;
  • l’eccessiva onerosità deve essere sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto;
  • la parte debitrice non deve essere già in ritardo con l’esecuzione della prestazione divenuta eccessivamente onerosa;
  • la sopravvenuta onerosità non deve rientrare nell’alea normale del contratto.

La risoluzione del contratto non avviene automaticamente, ma richiede un’azione giudiziaria. Sarà, quindi, in ultima istanza, il Giudice a valutare la sussistenza dell’eccessiva onerosità sopravvenuta.

In ogni caso, la parte contro cui è chiesta la risoluzione può evitarla, offrendo di modificare il contratto in modo che torni ad essere equo.

Un esempio pratico

Nel caso dell’emergenza Covid-19, potrebbe rientrare nell’eccessiva onerosità sopravvenuta, ad esempio, l’ipotesi di un’azienda che, per l’improvviso aumento dei costi dei materiali necessari per la produzione di un prodotto, debba sostenere un costo inaspettatamente molto più alto rispetto a quello che avrebbe sostenuto in assenza dell’epidemia. In tal caso, infatti, il prezzo originariamente concordato per la vendita del prodotto finito potrebbe non risultare più adeguato per il produttore, a causa dell’aumento inatteso e notevole dei costi di produzione.

IN CONCLUSIONE…

Secondo la normativa italiana, la pandemia determinata da Covid-19 può essere idonea a giustificare alcune ipotesi di inadempimento di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte, sia laddove la prestazione contrattuale diventi definitivamente o temporaneamente impossibile, sia quando la prestazione di una parte contrattuale divenga eccessivamente onerosa.

La sussistenza dell’impossibilità o dell’eccessiva onerosità dovrà essere sempre accertata caso per caso, analizzando il singolo contratto, per verificare, ad esempio:

  • l’esistenza di clausole specifiche;
  • l’applicabilità della legge italiana;
  • la natura della prestazione;
  • le modalità di esecuzione della prestazione;
  • gli elementi e i fatti che comportano ritardo o impossibilità della prestazione e il loro impatto sugli obblighi contrattuali;
  • l’inesistenza di soluzioni alternative che rendano possibile l’adempimento in termini ragionevoli.

UN CONSIGLIO PRATICO

Il consiglio per chi dovesse trovarsi in difficoltà nell’adempiere con regolarità e puntualità le proprie obbligazioni contrattuali, è quello di comunicare subito, per iscritto, alla controparte le proprie difficoltà, indicandone almeno sommariamente le ragioni.

Solo la trasparenza, infatti, potrà dimostrare la propria buona fede e potrà dare alle parti l’occasione di negoziare soluzioni alternative, in base alle quali eventualmente modificare gli accordi originari, ove possibile e produttivo per entrambi gli operatori commerciali, oppure concordare la risoluzione del contratto in maniera bonaria e senza ricorso all’Autorità Giudiziaria, con risparmio di tempo e costi legali per entrambe le parti.  

Per eventuali approfondimenti o per una consulenza specifica, potete contattarci all’indirizzo e-mail info@blasivalliniavvocati.it o al numero telefonico 0287178119; siamo a Vostra disposizione.

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