I MODELLI CONTRATTUALI PRINCIPALI

PER L’ATTIVITÀ DEL FOTOGRAFO

L’attività del fotografo può svolgersi con diverse modalità. Di conseguenza, saranno diversi anche i modelli contrattuali da utilizzare per regolamentare lo svolgimento del lavoro e la cessione dei diritti sulle immagini, di cui abbiamo già parlato qui  https://www.blasivalliniavvocati.it/2019/11/15/diritto-fotografia/ e qui https://www.blasivalliniavvocati.it/2021/10/19/diritti-del-fotografo/.

Vediamo, dunque, alcuni dei contratti più ricorrenti nell’attività del fotografo e le loro caratteristiche.

1) COMPRAVENDITA DI FOTOGRAFIE

L’oggetto di questo contratto è la vendita di una o più fotografie, a fronte del pagamento di un corrispettivo. L’accordo dovrà specificare, in particolare:

  • Il corrispettivo, con indicazione dei relativi termini e delle condizioni di pagamento;
  • Il termine e le modalità di consegna della fotografia, compreso il formato/supporto (ad esempio: digitale/stampa);
  • L’oggetto della cessione, precisando se riguarda solo un esemplare dell’opera (ad esempio, come stampa) o anche i diritti connessi di sfruttamento economico;
  • Le finalità per le quali viene ceduta l’immagine e i relativi limiti di utilizzo;
  • L’autorizzazione o il divieto alla riproduzione dell’opera;
  • L’eventuale possibilità, per il fotografo, di utilizzare l’opera per esposizioni e mostre o per il proprio portfolio, anche sul web, dopo l’avvenuta cessione e in quali termini;
  • L’obbligo dell’acquirente di comunicare al fotografo le cessioni successive alla prima e di versare il relativo contributo dovuto al fotografo, nei casi in cui è applicabile il diritto di seguito.
2) LICENZA D’USO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Il contratto di licenza prevede la concessione dell’utilizzo dell’immagine ad un terzo (ad esempio: rivista, giornale, sito web, etc.), per una determinata finalità. L’accordo deve, tra le altre cose, precisare:

  • Il corrispettivo, che può essere stabilito a forfait, sotto forma di royalties o mediante l’unione di questi due metodi. In caso di royalties, poiché il compenso sarà calcolato in percentuale sulle vendite del licenziatario, è opportuno stabilire anche un obbligo di rendicontazione periodica ed una forma di controllo sull’operato di quest’ultimo (ad esempio, facoltà di esaminare i libri contabili);
  • Il termine e le condizioni di pagamento;
  • Il termine e le modalità di consegna della fotografia, compreso il formato/supporto;
  • I diritti che sono concessi, con esclusione di ogni altro diritto sull’immagine, nonché la finalità della licenza e gli usi autorizzati della fotografia;
  • L’ambito territoriale e la durata della licenza;
  • Il divieto di modifica o alterazione dell’immagine;
  • L’esclusività o la non esclusività della licenza;
  • La facoltà o il divieto di cedere in sub-licenza la fotografia a terzi.
3) FOTOGRAFIA SU COMMISSIONE

Molto comune è il caso della commissione di un servizio fotografico, da parte di un privato o di una società, per gli scopi più disparati (ad esempio: in occasione di un evento o di un matrimonio; in caso di shooting per una pubblicità; etc.). In questo caso, si dovrà specificare:

  • Il numero minimo di scatti eseguiti dal fotografo e messi a disposizione del committente;
  • Il luogo e la durata del servizio fotografico;
  • La regolamentazione temporale per la consegna dei provini da parte del fotografo, la scelta delle immagini da parte del committente e la consegna finale a quest’ultimo, da parte del professionista, delle immagini selezionate rielaborate, nel formato stabilito;
  • Se dovranno essere consegnate tutte le immagini scattate o soltanto quelle selezionate e rielaborate;
  • I termini e le condizioni di pagamento;
  • L’eventuale possibilità del fotografo di inviare un sostituto, in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire il servizio fotografico nella data concordata;
  • Se i diritti sulle fotografie spettano unicamente al committente (come previsto dalla legge, in assenza di previsioni specifiche) o se alcuni diritti restano in capo al fotografo (e quali);
  • In caso di passaggio dei diritti al committente, se è possibile per il fotografo utilizzare l’opera per esposizioni, mostre, concorsi o anche solo per il proprio portfolio e in quali termini;
  • L’obbligo di consegnare i negativi delle fotografie o la loro conservazione per un determinato periodo a cura del fotografo.

§§§

In questo articolo abbiamo esaminato in via generale tre contratti che possono frequentemente regolare l’attività del fotografo e di conseguenza i diritti sulle sue opere.

In concreto, il fotografo dovrà sempre valutare il contratto più idoneo per le proprie necessità, che dovrà preferibilmente redigersi per iscritto, meglio se con l’assistenza di un professionista, il quale potrà predisporre un accordo aderente alle sue specifiche esigenze.

Per eventuali approfondimenti o per una consulenza specifica, contattataci all’indirizzo e-mail info@blasivalliniavvocati.it o al numero telefonico 0287178119.

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