QUALI SONO I DIRITTI DEL FOTOGRAFO SULLE SUE OPERE?

Abbiamo già parlato della rilevanza della distinzione tra fotografie creative e fotografie semplici al fine di determinare i diritti del fotografo sulle sue opere (cfr. https://www.blasivalliniavvocati.it/2019/11/15/diritto-fotografia/): ma quali sono, in concreto, questi diritti??

1) FOTOGRAFIA CREATIVA

L’autore della fotografia creativa acquisisce sull’opera:

a) Diritti morali

  • non hanno natura patrimoniale, ma tutelano la personalità dell’autore;
  • sono inalienabili e imprescrittibili;
  • dopo la morte dell’autore, sono (quasi tutti) esercitabili dagli eredi.

I principali diritti morali sono:

  • paternità dell’opera: possibilità di rivendicazione, rivelazione in relazione ad opere anonime e disconoscimento di opere falsamente attribuite;
  • opposizione a modifiche o deformazioni dell’opera, che possano pregiudicare l’onore e la reputazione dell’autore;
  • ritiro dal commercio dell’opera per gravi ragioni morali (ad esempio: responsabilità penali o civili derivanti dai contenuti dell’opera; motivi etici, politici e religiosi o anche contrasto dell’opera con la mutata personalità dell’autore), non esercitabile dagli eredi perché connesso alla sola personalità dell’autore. Se i diritti di sfruttamento economico sono stati ceduti a terzi, questi ultimi avranno, inoltre, diritto ad un indennizzo.

b) Diritti patrimoniali

Lo sfruttamento economico dell’opera spetta in via esclusiva all’autore, che può utilizzare l’opera in ogni forma e modo, sia esso tipizzato dalla legge o meno. La durata dei diritti patrimoniali è di 70 anni dopo la morte dell’autore.  

In particolare, tra i diritti che la legge attribuisce all’autore, i seguenti possono essere rilevanti per il fotografo:

  • Pubblicazione, ossia il primo atto di utilizzo economico dell’opera, che si esercita rendendola disponibile per il pubblico;
  • Riproduzione, ossia realizzazione di uno o più esemplari di un’opera, in qualsiasi forma (ad esempio: stampa; conversione da formato cartaceo a formato digitale; riproduzione su internet di una fotografica pubblicata in precedenza in formato cartaceo; creazione di articoli con l’immagine fotografica; …)
  • Comunicazione al pubblico, con qualsiasi mezzo e pertanto sia con pubblico fisicamente presente (ad esempio, esposizione), sia interattiva o a distanza (ad esempio, utilizzo su un sito web, inserimento in una banca dati).
  • Distribuzione, ossia messa in commercio dell’opera;
  • Elaborazione e modificazione dell’opera, che sono sempre soggette all’autorizzazione dell’autore, in particolare, in caso di mere copie. Per le elaborazioni creative, la questione è più controversa, potendosi, in determinati casi, considerare il risultato dell’elaborazione quale opera nuova e indipendente;
  • Noleggio e prestito, con diritto al relativo compenso;
  • Diritto di seguito, che si concretizza in un compenso, su base percentuale, sul prezzo delle vendite dell’opera successive alla prima, qualora tali vendite implichino l’intervento di un operatore professionale del mercato dell’arte (come gallerie o case d’asta) e abbiano un valore superiore ad Euro 3.000,00. Sono escluse le vendite dirette tra privati e i casi in cui il professionista abbia acquistato l’opera, nei tre anni precedenti, direttamente dall’autore, ad un prezzo non superiore ad Euro 10.000,00. Il compenso per il diritto di seguito non può, in ogni caso, mai superare l’importo di Euro 12.500,00.
2) FOTOGRAFIA SEMPLICE

L’autore della fotografia semplice ha una tutela più limitata rispetto a quella prevista per l’autore dell’opera fotografica, sia per i contenuti, sia per la durata, poiché essa si esaurisce in 20 anni dalla produzione della fotografia. Nello specifico, i diritti del fotografo su questa tipologia di immagini sono i seguenti:

a) Diritti morali

  • la legge non riconosce espressamente alcun diritto morale all’autore, anche se la giurisprudenza ritiene che sussista almeno il diritto di paternità sull’opera;
  • la menzione del nome dell’autore è obbligatoria solo se concordata con l’utilizzatore.

b) Diritti connessi con il diritto d’autore

Il fotografo acquisisce solo alcuni diritti connessi con il diritto d’autore, che consistono nella facoltà esclusiva, prevista per legge, di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Quando il fotografo cede il negativo (digitale o fisico) dell’immagine, si presumono cedute tutte e tre le facoltà, salvo patto contrario.

Per garantire l’identificazione del fotografo e la tutela dei suoi interessi economici, la fotografia semplice deve, inoltre, riportare:

  • il nome del fotografo;
  • la data, con indicazione dell’anno di produzione della fotografia.
ECCEZIONI

A prescindere dalla tipologia di immagine, è bene sapere che esistono alcune ipotesi eccezionali di utilizzazione libera delle fotografie, senza il consenso dell’autore, per esigenze legate ad interessi collettivi, quali, ad esempio, l’uso per scopi informativi (ad esempio, in un articolo di giornale o per un servizio televisivo) o la riproduzione a scopo di critica, discussione, insegnamento e ricerca.

In questi casi, l’autore può, tuttavia, avere diritto ad un compenso per l’uso dell’opera, a prescindere che si tratti di fotografia creativa o semplice.

§§§

In questo articolo abbiamo esaminato in via generale i diritti del fotografo sulle sue opere: possono, tuttavia, esistere fattori ulteriori che, in concreto, limitano o comunque influiscono sui diritti e sul loro esercizio (quali, ad esempio, l’esistenza di un rapporto di lavoro tra fotografo e un terzo, l’esecuzione di fotografie su commissione o la rappresentazione di un particolare soggetto all’interno delle proprie immagini).

Per eventuali approfondimenti o per una consulenza specifica, contattataci all’indirizzo e-mail info@blasivalliniavvocati.it o al numero telefonico 0287178119.

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