I MODELLI CONTRATTUALI PRINCIPALI
PER L’ATTIVITÀ DEL FOTOGRAFO
Qualche tempo fa abbiamo parlato delle diverse modalità con cui può svolgersi l’attività del fotografo (https://www.blasivalliniavvocati.it/2021/12/01/attivita-fotografo-1/), esaminando, in particolare, le caratteristiche principali della compravendita di immagini fotografiche, della licenza d’suo e della fotografia su commissione
Esistono, tuttavia, altri contratti che possono essere altrettanto ricorrenti nell’attività del fotografo: vediamone insieme alcuni ulteriori esempi.
1) COLLABORAZIONE
Al fotografo può essere proposto, nell’ambito della fotografia su commissione, un accordo che preveda una collaborazione non per singolo servizio fotografico, ma anche per più servizi fotografici o eventi, nell’ambito di uno specifico progetto o per un determinato periodo di tempo.
In questo caso, può essere concordato un compenso forfettario complessivo, anche su base mensile, o in alternativa il pagamento di un determinato importo, predeterminato a forfait, per ogni servizio effettivamente svolto.
In aggiunta a quanto già indicato per il contratto di fotografia su commissione nel precedente articolo su questo sito, in caso di collaborazione periodica sarà importante precisare, ad esempio:
- La descrizione del progetto, ove previsto;
- Il numero di shooting concordati nel periodo di vigenza del contratto;
- Le date in cui saranno previsti gli shooting o, qualora non prevedibili, il numero di giorni di preavviso con cui il committente indicherà al fotografo luogo e data dei servizi fotografici da svolgere;
- Le ore di lavoro indicativamente richieste per singolo servizio fotografico;
- Il compenso del fotografo in caso di servizi fotografici o ore di lavoro extra;
- Il rimborso delle eventuali spese sostenute;
- Il numero minimo di scatti da eseguire per singolo shooting e da consegnare, rielaborati, per singolo servizio fotografico;
- L’eventuale patto di non concorrenza (o esclusiva) in favore del committente, se richiesto.
N.B. Il contratto di collaborazione non deve essere utilizzato per mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che dovrà essere, invece, regolato come tale tra le parti, in conformità alla disciplina giuslavoristica vigente.
2) CONTRATTO DI GALLERIA
Il contratto disciplina il rapporto tra fotografo e galleria d’arte, dove le fotografie vengono esposte con finalità di vendita. L’accordo deve espressamente indicare, in particolare:
- Le opere fotografiche oggetto del contratto;
- La durata del contratto;La presenza o meno dell’esclusiva in favore della galleria;
- Il prezzo di vendita delle singole fotografie e la relativa provvigione;
- Obblighi e attività di promozione a carico della galleria;
- La ripartizione dei costi per il trasporto e per l’assicurazione dell’opera, ove necessario;
- L’obbligo di segnalare agli acquirenti l’esistenza del diritto di seguito, ove applicabile.
3) CONTRATTO DI EDIZIONE
Il contratto di edizione ha per oggetto la cessione ad un editore del diritto di pubblicazione delle immagini fotografiche. Tale accordo deve prevedere, tra le altre cose:
- L’identificazione delle immagini oggetto del contratto e dei relativi diritti ceduti, con indicazione il più possibile specifica di questi ultimi. Tra i diritti ceduti dovranno essere necessariamente inclusi il diritto di riproduzione, pubblicazione e distribuzione dell’opera;
- La durata del contratto, che non può essere, in via generale, superiore a 20 anni, eccetto per alcuni tipi di immagini (ad esempio: fotografie ad uso industriale);
- L’estensione territoriale;
- L’eventuale esclusiva, temporale e territoriale, in favore dell’editore, se concordata;
- Le modalità ed i tempi di pubblicazione;
- L’obbligo dell’editore di indicare il nome dell’autore sull’opera, salvo il caso in cui venga prevista la pubblicazione in forma anonima per volontà delle parti;
- Il numero di edizioni da pubblicare e il numero minimo di esemplari per edizione;
- Il compenso del fotografo, che può essere determinato forfettariamente e/o in percentuale sul prezzo di copertina delle copie vendute;
- Le modalità e i tempi di consegna dell’immagine all’editore da parte del fotografo.
4) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Sebbene avvenga piuttosto raramente nella prassi, il fotografo può anche essere assunto come lavoratore dipendente da un altro professionista o da una società (ad esempio: studio fotografico; agenzia fotografica; giornale o rivista; …). In tal caso, il rapporto di lavoro dovrà essere conforme al C.C.N.L. applicabile e alla normativa giuslavoristica vigente, al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato.
È da segnalare che i diritti di utilizzazione economica sulle fotografie scattate in esecuzione del rapporto di lavoro subordinato spettano in via esclusiva al datore di lavoro, pur restando in capo al fotografo i diritti morali sulle immagini create.
Può accadere che il datore di lavoro chieda al dipendente di sottoscrivere un patto di non concorrenza post contrattuale, che sarà legittimo solo se rispetterà le caratteristiche previste dalla legge (di cui abbiamo parlato qui: https://www.blasivalliniavvocati.it/2021/10/25/patto-di-non-concorrenza/).
§§§
In questo secondo articolo sull’attività del fotografo, abbiamo esaminato in via generale quattro ulteriori tipologie di accordi frequenti nella prassi.
I contratti descritti non costituiscono, chiaramente, un elenco esaustivo, ma qualunque sia il tipo di accordo che ti verrà proposto, il consiglio da tenere a mente è sempre lo stesso: redigere un buon contratto oggi, per evitare possibili problemi un domani!
Se pensi di avere bisogno di una consulenza specifica su un accordo da sottoscrivere o già sottoscritto, contattataci all’indirizzo e-mail info@blasivalliniavvocati.it o al numero telefonico 0287178119.