GUIDA LEGALE PER I PROFESSIONISTI DELL’IMMAGINE

Aggiornato ad ottobre 2025

L’attività del fotografo professionista implica non solo competenze artistiche e tecniche, ma anche una corretta gestione dei rapporti contrattuali con clienti, agenzie e committenti. Capire quali contratti il fotografo può utilizzare e come tutelare i propri diritti è essenziale per lavorare in modo sicuro e professionale.

L’attività del fotografo può svolgersi con diverse modalità. Di conseguenza, saranno diversi anche le tipologie di contratti da utilizzare per regolamentare lo svolgimento del lavoro e la cessione dei diritti sulle immagini, di cui abbiamo già parlato qui  https://www.blasivalliniavvocati.it/2019/11/15/diritti-fotografia/ e qui https://www.blasivalliniavvocati.it/2021/10/19/diritti-del-fotografo/.

Vediamo, dunque, alcuni dei contratti più ricorrenti nell’attività del fotografo e le loro caratteristiche.

1) CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI FOTOGRAFIE

L’oggetto di questo contratto è la vendita di una o più fotografie, a fronte del pagamento di un corrispettivo. L’accordo dovrà specificare, in particolare:

  • Il corrispettivo, con indicazione dei relativi termini e delle condizioni di pagamento;
  • Il termine e le modalità di consegna della fotografia, compreso il formato/supporto (ad esempio: digitale/stampa);
  • L’oggetto della cessione, precisando se riguarda solo un esemplare dell’opera (ad esempio, come stampa) o anche i diritti connessi di sfruttamento economico;
  • Le finalità per le quali viene ceduta l’immagine e i relativi limiti di utilizzo;
  • L’autorizzazione o il divieto alla riproduzione dell’opera;
  • L’eventuale possibilità, per il fotografo, di utilizzare l’opera per esposizioni e mostre o per il proprio portfolio, anche sul web, dopo l’avvenuta cessione e in quali termini;
  • L’obbligo dell’acquirente di comunicare al fotografo le cessioni successive alla prima e di versare il relativo contributo dovuto al fotografo, nei casi in cui è applicabile il diritto di seguito.

2) CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Il contratto di licenza prevede la concessione da parte del fotografo dell’utilizzo dell’immagine ad un terzo (ad esempio: rivista, giornale, sito web, etc.), per una determinata finalità. L’accordo deve, tra le altre cose, precisare:

  • Il corrispettivo, che può essere stabilito a forfait, sotto forma di royalties o mediante l’unione di questi due metodi. In caso di royalties, poiché il compenso sarà calcolato in percentuale sulle vendite del licenziatario, è opportuno stabilire anche un obbligo di rendicontazione periodica ed una forma di controllo sull’operato di quest’ultimo (ad esempio, facoltà di esaminare i libri contabili);
  • Il termine e le condizioni di pagamento;
  • Il termine e le modalità di consegna della fotografia, compreso il formato/supporto;
  • I diritti che sono concessi, con esclusione di ogni altro diritto sull’immagine, nonché la finalità della licenza e gli usi autorizzati della fotografia;
  • L’ambito territoriale e la durata della licenza;
  • Il divieto di modifica o alterazione dell’immagine;
  • L’esclusività o la non esclusività della licenza;
  • La facoltà o il divieto di cedere in sub-licenza la fotografia a terzi.

3) FOTOGRAFIA SU COMMISSIONE

Molto comune è il caso della commissione di un servizio fotografico, da parte di un privato o di una società, per gli scopi più disparati (ad esempio: in occasione di un evento o di un matrimonio; in caso di shooting per una pubblicità; etc.). In questo caso, si dovrà specificare:

  • Il numero minimo di scatti eseguiti dal fotografo e messi a disposizione del committente;
  • Il luogo e la durata del servizio fotografico;
  • La regolamentazione temporale per la consegna dei provini da parte del fotografo, la scelta delle immagini da parte del committente e la consegna finale a quest’ultimo, da parte del professionista, delle immagini selezionate rielaborate, nel formato stabilito;
  • Se dovranno essere consegnate tutte le immagini scattate o soltanto quelle selezionate e rielaborate;
  • I termini e le condizioni di pagamento;
  • L’eventuale possibilità del fotografo di inviare un sostituto, in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire il servizio fotografico nella data concordata;
  • Se i diritti sulle fotografie spettano unicamente al committente (come previsto dalla legge, in assenza di previsioni specifiche) o se alcuni diritti restano in capo al fotografo (e quali);
  • In caso di passaggio dei diritti al committente, se è possibile per il fotografo utilizzare l’opera per esposizioni, mostre, concorsi o anche solo per il proprio portfolio e in quali termini;
  • L’obbligo di consegnare i negativi delle fotografie o la loro conservazione per un determinato periodo a cura del fotografo.

ASSISTENZA LEGALE PER CONTRATTI FOTOGRAFO

In questo articolo abbiamo esaminato brevemente tre contratti che possono regolare l’attività del fotografo e di conseguenza i diritti sulle sue opere.

In concreto, il fotografo dovrà sempre valutare il tipo di contratto più idoneo per le proprie necessità, da redigere preferibilmente per iscritto, meglio se con l’assistenza di un professionista, che potrà predisporre un accordo aderente alle sue specifiche esigenze.

Il team Blasi & Vallini Avvocati offre supporto legale specializzato in materia di diritto d’autore, contratti di collaborazione e tutela delle opere fotografiche.

📞 Contattaci per una consulenza personalizzata, per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza nella redazione di contratti.

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